Cambiamenti sulla Fattura Elettronica

con la presente portiamo alla vostra attenzione i cambiamenti sulla fattura elettronica.

Si tratta delle specifiche tecniche per il nuovo formato che entrerà in obbligo dal 01.01.2021.

Le nuove specifiche tecniche potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020, mentre il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Infatti, dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema approvato dall’Agenzia con provvedimento del 20 aprile, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5).

Questo periodo transitorio è stato previsto per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche nella versione 1.6.1.

Di conseguenza, la situazione sarà adesso la seguente:

  • a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con la versione 1.6.1 che con lo schema attualmente in vigore versione 1.5;
  • dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Consigliamo di mettersi in contatto con la software house che vi fornisce il servizio per la emissione delle fatture attive per assicurarsi che vengano effettuate le modifiche sul programma attualmente in vostro uso.

Riportiamo di seguito le novità della versione 1.6.1:

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.

La nuova versione 1.6.1 del xml, infatti, si caratterizza per:

  • l’inserimento di nuovi codici «TipoDocumento»;
  • un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell’operazione;
  • nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

Per esempio, i codici relativi al TipoDocumento sono saliti a 18, dai 7 precedenti, a seguito dell’introduzione di specifici codici per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).

Il precedente codice TD20 continuerà ad essere usato per l’autofattura per regolarizzazione; mentre si dovrà usare il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sdi.

Ancora, sono stati introdotti nuovi codici per creare file xml per integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero (TD17), per i quali permane ancora il non obbligo di invio al Sdi.

Infine, si useranno i codici:

  • TD21 per l’autofattura per splafonamento;
  • TD22 per l’estrazione beni da deposito Iva;
  • TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.

Anche il numero dei codici Natura IVA è aumentato, passando da 7 a 24, agevolando l’Agenzia nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata.

Grazie alle nuove specifiche tecniche del tracciato xml, infatti, si potranno rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Infine, da segnalare anche le novità per ciò che riguarda i nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

In particolare:

  • sono state specificate nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali;

è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23).